Art. 2
In vigore dal 5 nov 1907
Alle spese di mantenimento dell'Istituto concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 25,000;
l'Amministrazione del fondo per il culto con L. 10,000;
la provincia di Ascoli Piceno con L. 17,500;
il comune di Fermo con L. 10,000.
Sono inoltre destinati al mantenimento dell'Istituto l'annuo reddito della fondazione Montani e del lascito patrimoniale Perpenti; le tasse scolastiche, gli utili del convitto e delle officine, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-2