Art. 5

In vigore dal 5 nov 1907
Per essere ammessi al primo anno del corso inferiore occorre avere dodici anni compiuti ed aver conseguito il certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla seconda tecnica. Saranno ammessi al corso superiore oltre i licenziati del corso inferiore i licenziati di una delle scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero di agricoltura la cui licenza sia dal ministro riconosciuta equipollente a quelle del corso inferiore. I licenziati delle scuole tecniche regie o pareggiate potranno essere ammessi al 3° corso inferiore purchè superino un esame pratico di officina. All'infuori dei casi indicati non si fanno ammissioni in nessuna classe della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-5

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