Art. 8

In vigore dal 5 nov 1907
Ai licenziati dal corso inferiore sarà rilasciato un certificato di licenza. Ai licenziati dal corso superiore sarà rilasciato un diploma di perito meccanico o di perito elettrotecnico il quale sarà controfirmato dal ministro. Tale diploma abilita alla professione di capo tecnico rispettivamente nelle officine meccaniche ed elettrotecniche, ed è parificato agli effetti di legge ai diplomi rilasciati dagli Istituti medi di pari grado. Esso è titolo di ammissione in concorsi per capi officina nelle scuole di arti e mestieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-8

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