Art. 13

In vigore dal 5 nov 1907
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste determinate funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando contemporaneamente comunicazione di tale corrispondenza al presidente del Consiglio. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo. La direzione del Convitto spetta al rettore di esso sotto la immediata dipendenza del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Che approva lo statuto pel riordinamento dell'Istituto d'arti e mestieri per le Marche fondato in Fermo. — Testo vigente | Portale Normativo