Art. 14

In vigore dal 5 nov 1907
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato. Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa la veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, ed adempie a tutte le funzioni a cui fosse chiamato dal regolamento interno dell'Istituto. Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame. Le deliberazioni del Collegio degli insegnanti saranno comunicate al Consiglio e sottoposte alla sua approvazione per quanto riguarda le sue attribuzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-14

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