Art. 19
In vigore dal 5 nov 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano il grado di ordinari, come pure quelli dell'altro personale dell'istituto con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di servizio prestato in quel grado fino al limite di quattro sessenni.
L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale ordinario.
Sarà stanziata ogni anno, nel bilancio dell'Istituto, una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-19