Art. 23
In vigore dal 5 nov 1907
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, su proposta del Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale dell'Istituto; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione della scuola, delle officine e del convitto nonché pel trattamento di riposo del personale e tutte le altre disposizioni tendenti ad assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto e l'applicazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-23