Art. 20
In vigore dal 5 nov 1907
Il direttore e gli insegnanti con nomina stabile, i capi officina e il personale di ruolo saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore del personale delle scuole industriali e commerciali mediante assicurazione presso la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai.
In un regolamento speciale saranno stabilite le quote di concorso del Ministero e della scuola e la misura di ritenute da farsi sugli stipendi del personale.
La scuola contribuirà alla prima iscrizione del detto personale con parte del fondo esistente per l'istituzione di una Cassa di previdenza.
La somma rimanente che sarà aumentata con un contributo annuo della scuola, servirà a costituire un fondo per indennità da concedersi alla cessazione dal servizio al personale insegnante ed amministrativo che non possa godere da trattamento di riposo di cui sopra e che non fruisca di altre pensioni, secondo le norme che saranno stabilite in apposito regolamento.
Il personale di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.
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