Art. 21

In vigore dal 5 nov 1907
Al personale dell'Istituto con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Che approva lo statuto pel riordinamento dell'Istituto d'arti e mestieri per le Marche fondato in Fermo. — Testo vigente | Portale Normativo