Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 5 nov 1907
Al personale dell'Istituto con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-21