Art. 17
In vigore dal 5 nov 1907
Il personale direttivo e insegnante ed i capi officina della scuola sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Il Consiglio ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinario.
Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di tre. Trascorso il detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.
Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Gli insegnamenti non compresi nel ruolo organico saranno affidati ad incaricati scelti dal Ministero fra le persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. I relativi stipendi saranno fissati annualmente su proposta del Consiglio d'amministrazione.
Il rettore del convitto ed il personale amministrativo sono pur nominati dal ministro, sopra proposta del Consiglio d'amministrazione.
La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale, la promozione ad ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione coll'approvazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-17