Art. 12

In vigore dal 5 nov 1907
Il presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta l'Istituto di fronte all'autorità ed ai terzi e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Il presidente riferisce periodicamente al Ministero sull'andamento generale dell'Istituto e sottopone immediatamente all'approvazione dello stesso Ministero quei deliberati, che a norma del presente statuto non possono avere effetto senza la sanzione Ministeriale. Nessuna spesa potrà essere fatta se non dietro ordine scritto del presidente del Consiglio. Il direttore potrà tuttavia disporre di un fondo per minute spese di carattere urgente nel modo e nella misura che saranno determinati nel regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-12

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Art. 12 Che approva lo statuto pel riordinamento dell'Istituto d'arti e mestieri per le Marche fondato in Fermo. — Testo vigente | Portale Normativo