Art. 10

In vigore dal 5 nov 1907
Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) presiede all'amministrazione del patrimonio, provvede al regolare funzionamento dell'Istituto e sopraintende all'andamento della scuola vigilando sulla osservanza del presente statuto e dei regolamenti; b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per la approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura del Consiglio, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione ministeriale; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di nessun capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento dell'Istituto; f) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico dell'Istituto, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, annualmente, le variazioni apportate agli inventari stessi; g) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti contribuenti una particolareggiata relazione sull'andamento dell'Istituto; h) si interessa del collocamento degli alunni licenziati nell'anno; i) si occupa di quanto si riferisce al buon andamento ed all'incremento morale e finanziario dell'Istituto ed adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-10

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