Art. 11

In vigore dal 5 nov 1907
Il Consiglio d'amministrazione si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I processi verbali delle adunanze sono trascritti in apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario. Decadono dal loro ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze di essa per tre sedute consecutive senza giustificati motivi. La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-11

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