Art. 11
In vigore dal 5 nov 1907
Il Consiglio d'amministrazione si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.
Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
I processi verbali delle adunanze sono trascritti in apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario.
Decadono dal loro ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze di essa per tre sedute consecutive senza giustificati motivi.
La decadenza è dichiarata dal ministro.
Il presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-11