Art. 15

In vigore dal 5 nov 1907
Il direttore provvede alla supplenza degli insegnanti nei casi di brevi assenze; nei casi di assenze prolungate riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti. Le punizioni disciplinari da infliggersi al personale della Scuola ed agli alunni saranno determinate nel regolamento. Sulle mancanze più gravi commesse dagli alunni della scuola dovrà pronunziarsi il Collegio dei professori; su quelle commesse nel convitto una Commissione composta del presidente del Consiglio, del direttore della scuola e del rettore del convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-15

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