Art. 18
In vigore dal 5 nov 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questo Istituto ad un altro e viceversa, quando entrambi sieno della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza dei due Istituti decidano favorevolmente. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-18