Art. 9
In vigore dal 5 nov 1907
L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di due delegati del Governo nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di due delegati della provincia e di due del Comune di Fermo. Il direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.
Nel caso in cui altri enti contribuiscano nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 3000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nel Consiglio di amministrazione fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti del Consiglio il quale elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-9