Art. 25

In vigore dal 5 nov 1907
Il personale attualmente in servizio con nomina stabile conserva i suoi diritti acquisiti; ma sarà in facoltà del ministro di accordargli i maggiori vantaggi previsti nel presente decreto e nella tabella organica annessa. Sarà pure in facoltà del ministro di mantenere provvisoriamente in ufficio il personale attualmente in servizio che non abbia nomina stabile, derogando alle norme degli ed alla tabella annessa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-25

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