Art. 24

In vigore dal 5 nov 1907
In caso di trasformazione dell'Istituto, la quale non potrà tuttavia aver luogo senza il consenso unanime di tutti gli enti interessati, e di una conseguente riduzione della pianta organica, al personale, con nomina stabile, che cessa dalle sue funzioni, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono l'Istituto, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-24

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