Art. 3

Art. 3

3 / 25
In vigore dal 5 nov 1907
La scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanica e della elettrotecnica allo scopo di formare abili meccanici, elettricisti e capi-tecnici o direttori di reparto in officine industriali. Alle due sezioni altre potranno esserne aggiunte con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio d'amministrazione a previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-3