LEGGE·n. 77·20 marzo 2003
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Vigente dal 18 aprile 2003 30 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1Portata ed oggetto della ConvenzioneArt. 2DefinizioniArt. 3Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedureArt. 4Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.Art. 5Altri eventuali diritti proceduraliArt. 6Processo decisionaleArt. 7Obbligo di agire con prontezzaArt. 8Possibilità di procedere d'ufficioArt. 9Designazione di un rappresentanteArt. 10Art. 11Art. 12Art. 13Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflittiArt. 14Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridicaArt. 15Relazioni con altri strumenti internazionaliArt. 16Istituzione e funzioni del Comitato permanenteArt. 17ComposizioneArt. 18RiunioniArt. 19Rapporti del Comitato permanenteArt. 20Art. 21Firma, ratifica ed entrata in vigoreArt. 22Stati non membri e Comunità europeaArt. 23Applicazione territorialeArt. 24RiserveArt. 25DenunciaArt. 26Notifiche