Convenzione
Art. 17
Composizione
In vigore dal 19 apr 2003
- Composizione
1 Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto.
2 Ogni Stato di cui all' che non è Parte alla presente Convenzione può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunità europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'.
3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione:
- ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra;
- il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
- la Comunità europea;
- ogni organismo internazionale governativo;
- ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell';
- ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'.
4 Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-17