Convenzione

Art. 17

Composizione

In vigore dal 19 apr 2003
- Composizione 1 Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto. 2 Ogni Stato di cui all' che non è Parte alla presente Convenzione può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunità europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'. 3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione: - ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra; - il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; - la Comunità europea; - ogni organismo internazionale governativo; - ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'; - ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'. 4 Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-17

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Composizione (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo