Convenzione
Art. 12
In vigore dal 19 apr 2003
1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.
2 Tali funzioni sono le seguenti:
a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli;
d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-12