Convenzione

Art. 13

Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

In vigore dal 19 apr 2003
- Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-13

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Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo