Convenzione
Art. 16
Istituzione e funzioni del Comitato permanente
In vigore dal 19 apr 2003
- Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1 Ai fini della presente Convenzione, è istituito un comitato permanente.
2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente convenzione. In particolare, ha facoltà di:
a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;
b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l';
c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell', e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-16