Convenzione

Art. 16

Istituzione e funzioni del Comitato permanente

In vigore dal 19 apr 2003
- Istituzione e funzioni del Comitato permanente 1 Ai fini della presente Convenzione, è istituito un comitato permanente. 2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente convenzione. In particolare, ha facoltà di: a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi; b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'; c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell', e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-16

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Istituzione e funzioni del Comitato permanente (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo