Convenzione

Art. 21

Firma, ratifica ed entrata in vigore

In vigore dal 19 apr 2003
- Firma, ratifica ed entrata in vigore 1 La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. 2 La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente. 4 Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
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Firma, ratifica ed entrata in vigore (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo