Convenzione

Art. 25

Denuncia

In vigore dal 19 apr 2003
- Denuncia 1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-25

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Denuncia (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo