Convenzione
Art. 25
Denuncia
In vigore dal 19 apr 2003
- Denuncia
1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-25