Convenzione

Art. 20

In vigore dal 19 apr 2003
1 ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicata al segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione secondo le disposizioni dell', e ad ogni Stato o alla Comunità europea, che è stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dell'. 2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminata dal Comitato permanente, che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo tale approvazione, il testo è trasmesso alle Parti per accettazione. 3 L'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-20

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