Convenzione

Art. 18

Riunioni

In vigore dal 19 apr 2003
- Riunioni 1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi. 2 Il Comitato permanente può adottare decisioni solo a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente. 3 Salvo quanto disposto dagli , le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti. 4 Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-18

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