Convenzione

Art. 22

Stati non membri e Comunità europea

In vigore dal 19 apr 2003
- Stati non membri e Comunità europea 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunità europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista all', capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-22

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Stati non membri e Comunità europea (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo