Convenzione

Art. 23

Applicazione territoriale

In vigore dal 19 apr 2003
- Applicazione territoriale 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà. 2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o è abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale. 3 Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario Generale.
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