Convenzione

Art. 26

Notifiche

In vigore dal 19 apr 2003
- Notifiche Il segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunità Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi o 22; d ogni emendamento adottato secondo l' e la data alla quale tale emendamento entra in vigore; e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli ; f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'; g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-26

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Notifiche (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo