Convenzione
Art. 26
Notifiche
In vigore dal 19 apr 2003
- Notifiche
Il segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunità Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi o 22;
d ogni emendamento adottato secondo l' e la data alla quale tale emendamento entra in vigore;
e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli ;
f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell';
g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-26