Convenzione
Art. 1
Portata ed oggetto della Convenzione
In vigore dal 19 apr 2003
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI.
Preambolo
Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari
della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare
una più stretta unione tra i suoi membri;
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo ed in particolare dell' che esige che
gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di
altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in
tale Convenzione;
Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121
dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli
debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere
la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;
Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano
essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;
Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e
la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e
considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso,
concorrervi;
Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le
famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la
questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:
- Portata ed oggetto della Convenzione
1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.
2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere,
nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a
concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a
partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad
un'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i
fanciulli dinnanzi ad un'autorità giudiziaria sono considerate
procedure in materia familiare, in particolare quelle relative
all'esercizio della responsabilità di genitore, soprattutto quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai
figli.
4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie
di controversie familiari dinnanzi ad un'autorità giudiziaria cui
la presente Convenzione può applicarsi.
5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare l'elenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente
Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa
all'applicazione degli paragrafo 2, 10, paragrafo
2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti
dei fanciulli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-1