Convenzione
Art. 11
In vigore dal 19 apr 2003
Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-11