Convenzione

Art. 11

In vigore dal 19 apr 2003
Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. — Testo vigente | Portale Normativo