Convenzione
Art. 7
Obbligo di agire con prontezza
In vigore dal 19 apr 2003
- Obbligo di agire con prontezza
Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorità giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-7