Convenzione
Art. 5
Altri eventuali diritti procedurali
In vigore dal 19 apr 2003
- Altri eventuali diritti procedurali
Le Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:
a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;
b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato;
c il diritto di designare un proprio rappresentante;
d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-5