Convenzione
Art. 10
In vigore dal 19 apr 2003
1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:
a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
b fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante;
c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria.
2 Le Parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.
D. Estensione di talune disposizioni
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-10