Convenzione

Art. 8

Possibilità di procedere d'ufficio

In vigore dal 19 apr 2003
- Possibilità di procedere d'ufficio Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-8

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Possibilità di procedere d'ufficio (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo