Convenzione

Art. 3

Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure

In vigore dal 19 apr 2003
- Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a ricevere ogni formazione pertinente; b essere consultato ed esprimere la sua opinione; c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-3

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Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo