Convenzione
Art. 3
Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure
In vigore dal 19 apr 2003
- Diritto di essere informato e di esprimere la propria
opinione nelle procedure
Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a ricevere ogni formazione pertinente;
b essere consultato ed esprimere la sua opinione;
c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-3