Convenzione
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 apr 2003
- Definizioni
A fini della presente convenzione, s'intende per:
a "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;
b "detentore di responsabilità di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;
c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi un'autorità giudiziaria a nome di un fanciullo;
d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-2