Convenzione
Art. 9
Designazione di un rappresentante
In vigore dal 19 apr 2003
- Designazione di un rappresentante
1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.
2 Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;77#art-c-9