LEGGE·n. 110·23 marzo 1998

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Vigente dal 20 aprile 1998 46 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione conventionConvention
Art. 1
compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 2Obbligo fondamentale delle Parti contraentiArt. 3Generi e specie che devono essere protettiArt. 4Trattamento nazionaleArt. 5Condizioni per la protezioneArt. 6NovitàArt. 7DistinzioneArt. 8OmogeneitàArt. 9StabilitàArt. 10Deposito delle domandeArt. 11Diritto di prioritàArt. 12Esame della domandaArt. 13Protezione provvisoriaArt. 14Portata del diritto di costitutoreArt. 15Eccezioni al diritto di costitutoreArt. 16Esaurimento del diritto di costitutoreArt. 17Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutoreArt. 18Regolamentazione commercialeArt. 19Durata del diritto di costitutoreArt. 20Denominazione della varietàArt. 21Nullità del diritto di costitutoreArt. 22Decadenza del diritto di costitutoreArt. 23MembriArt. 24Status giuridico e sedeArt. 25OrganiArt. 26Il ConsiglioArt. 27L'Ufficio dell'UnioneArt. 28LingueArt. 29FinanzeArt. 30Applicazione della ConvenzioneArt. 31Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anterioriArt. 32Accordi particolariArt. 33FirmaArt. 34Ratifica, accettazione e approvazione; adesioneArt. 35RiserveArt. 36Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicareArt. 37Entrata in vigore; impossibilità di aderire ad Atti anterioriArt. 38Revisione della ConvenzioneArt. 39Denuncia della ConvenzioneArt. 40Mantenimento dei diritti acquisitiArt. 41Esemplare originale e testi ufficiali della ConvenzioneArt. 42Funzioni del depositario

Richiamato da 2 norme

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