Convenzione
Art. 35
Riserve
In vigore dal 5 mag 1998
Riserve
1) (Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.
2) (Possibilità di deroga) a) Nonostante le disposizioni dell'.1), ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione è parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varietà di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprietà industriale diverso da un diritto di costitutore, ha facoltà di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione a dette varietà.
b) Ogni Stato che si avvale di tale facoltà ne darà notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potrà ritirare in ogni momento detta notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-35