Convenzione
Art. 30
Applicazione della Convenzione
In vigore dal 5 mag 1998
Applicazione della Convenzione
1) (Misure di applicazione) Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:
i) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costitutore:
ii) istituisce un servizio incaricato del conferimento dei diritti di costitutore o incarica il servizio istituito da un'altra Parte contraente di concedere tali diritti:
iii) assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti
- le domande di diritti di costitutore, nonché i diritti di
costitutore conferiti e
- le denominazioni proposte e approvate.
2) (Conformità della legislazione) Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-30