Convenzione

Art. 34

Ratifica, accettazione e approvazione; adesione

In vigore dal 5 mag 1998
Ratifica, accettazione e approvazione; adesione 1) (Stati ed alcune organizzazioni intergovernative) a) Ogni Stato può, conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione. b) Ogni organizzazione intergovernativa può, conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione i) se ha competenza per le materie regolate dalla presente Convenzione, ii) se la sua legislazione prevede il conferimento e la protezione di diritti di costitutore che vincolano tutti i suoi Stati membri, e iii) se è debitamente autorizzata conformemente ai suoi regolamenti interni ad aderire alla presente Convenzione. 2) (Strumento di adesione) Ogni Stato che ha firmato la presente Convenzione entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione. Ogni Stato che non ha firmato la presente Convenzione o ogni organizzazione intergovernativa entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di adesione alla presente Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario generale. 3) (Parere del Consiglio) Ogni Stato che non è membro dell'Unione o ogni organizzazione intergovernativa chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione può essere depositato.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-34

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