Convenzione

Art. 32

Accordi particolari

In vigore dal 5 mag 1998
Accordi particolari Gli Stati membri dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari per la protezione delle varietà nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-32

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