Convenzione
Art. 29
Finanze
In vigore dal 5 mag 1998
Finanze
1) (Introiti) Le spese dell'Unione sono coperte
i) dai contributi annui degli Stati membri dell'Unione,
ii) dai pagamenti ricevuti per servizi resi;
iii) da introiti diversi.
2) (Contributi: unità) a) La quota di ciascuno Stato membro dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione e al numero di unità di contribuzione ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3). Detta quota è calcolata conformemente al paragrafo 4).
b) Il numero delle unità di contribuzione è espresso in numeri interi o in frazioni, purchè nessuna frazione sia inferiore a un quinto.
3) (Contributi: quota di ciascun membro) a) Il numero delle unità di contribuzione applicabile ad ogni membro dell'Unione che è parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 alla data in cui accetta di assoggettarsi alla presente Convenzione, è lo stesso che era applicabile nei suoi confronti immediatamente prima di detta data.
b) Ogni Stato membro dell'Unione indica, al momento della propria adesione all'Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale, il numero di unità di contribuzione ad esso applicabile.
c) Ogni Stato membro dell'Unione può, in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale un numero di unità di contribuzione diverso da quello ad esso applicabile in virtù dei precedenti capoversi a) o b). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa ha effetto all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, prende effetto a partire dall'inizio del secondo anno civile successivo all'anno nel corso del quale essa è fatta.
4) (Contributi: calcolo delle quote) a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unità di contribuzione è pari all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione, diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati membri.
b) L'ammontare del contributo di ciascuno Stato membro dell'Unione è pari all'ammontare di un'unità di contribuzione moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato membro.
5) (Arretrati nei contributi) a) Uno Stato membro dell'Unione in mora nel pagamento dei suoi contributi non può - con riserva delle disposizioni del capoverso b) - esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare del suo arretrato è pari o superiore a quello del contributo di cui è debitore per l'ultimo anno completo trascorso. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato membro dai propri obblighi, nè lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.
b) Il Consiglio può autorizzare detto Stato membro dell'Unione a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto finché riterrà che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.
6) (Verifica dei conti) La verifica dei conti dell'Unione viene assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario, da uno Stato membro dell'Unione. Tale Stato membro è, con il suo consenso, designato dal Consiglio.
7) (Contributi delle organizzazioni intergovernative) Ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa è esente dal pagamento di contributi. Ciononostante, qualora essa decida di versare dei contributi, saranno applicabili, per analogia, le disposizioni dei paragrafi da 1) a 4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-29