Convenzione
Art. 31
Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori
In vigore dal 5 mag 1998
Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori
1) (Rapporti tra Stati vincolati dalla presente Convenzione) Soltanto la presente Convenzione si applicherà tra gli Stati membri dell'Unione che sono vincolati sia dalla presente Convenzione che da un Atto anteriore della Convenzione.
2) (Possibilità di rapporti con Stati non vincolati dalla presente Convenzione) Ogni Stato Membro dell'Unione non vincolato dalla presente Convenzione può dichiarare, con una notifica indirizzata al Segretario Generale, che applicherà l'ultimo Atto della Convenzione dal quale esso è vincolato, nei suoi rapporti con ogni membro dell'Unione vincolato unicamente dalla presente Convenzione. Alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data di questa notifica, e fino a quando lo Stato membro dell'Unione che ha fatto tale dichiarazione non sia vincolato dalla presente Convenzione, tale membro dell'Unione applicherà, l'ultimo Atto dal quale è vincolato nei suoi rapporti con ciascuno membro dell'Unione vincolato soltanto dalla presente Convenzione, mentre quest'ultimo membro applicherà la presente Convenzione nei suoi rapporti con l'altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-31