Convenzione

Art. 36

Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare

In vigore dal 5 mag 1998
Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare 1) (Notifica iniziale) All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa notifica al Segretario generale i) la propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonché ii) l'elenco dei generi e delle specie vegetali ai quali esso applicherà le disposizioni della presente Convenzione nel momento in cui ne sarà vincolato. 2) (Notifica delle modifiche) Ogni Parte contraente notificherà senza indugio al Segretario generale i) ogni modifica della propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonché ii) ogni estensione dell'applicazione della presente Convenzione ed altri generi e specie vegetali. 3) (Pubblicazione di informazioni) Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Parte contraente interessata, informazioni su i) la legislazione che disciplina i diritti di costitutore ed ogni modifica di tale legislazione, nonché ii) l'elenco dei generi e specie vegetali menzionato al paragrafo 1)ii) ed ogni estensione menzionata al paragrafo 2)ii).
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-36

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