Convenzione
Art. 22
Decadenza del diritto di costitutore
In vigore dal 5 mag 1998
Decadenza del diritto di costitutore
1) (Motivi di decadenza) a) Ogni Parte contraente può far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito quando viene accertato che le condizioni fissate dagli non sono più effettivamente soddisfatte.
b) Inoltre, ciascuna Parte contraente può far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito se, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora,
i) il costitutore non presenta al servizio competente le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà,
ii) il costitutore non ha pagato le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore del proprio diritto o
iii) il costitutore non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
2) (Esclusione di ogni altro motivo) Nessun costitutore può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-22